L’aggiornamento Omnibus VI dell’UE
Quest’estate l’Unione europea (UE) ha raggiunto uno storico accordo interistituzionale sull’Omnibus VI, con l’obiettivo di semplificare la normativa sui cosmetici e le regole di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (CLP). Il 16 giugno 2026 i negoziatori del Consiglio europeo e del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa sul pacchetto Omnibus VI della Commissione europea. L’obiettivo è rendere più flessibili le norme sulle sostanze chimiche senza compromettere un elevato livello di protezione.
La Commissione europea aveva inizialmente pubblicato l’atto Omnibus VI (regolamento (UE) 2023/1490 della Commissione) il 19 luglio 2023, vietando l’uso di sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione). Lo scorso anno, l’8 luglio 2025, ha annunciato una proposta per ridurre gli oneri amministrativi e di conformità eccessivi a carico delle imprese.
L’iniziativa rientra in un più ampio sforzo di semplificazione del diritto dell’UE e di riduzione degli oneri amministrativi. Punta ad aiutare le imprese a innovare e crescere, in linea con il rapporto Draghi sulla competitività dell’UE. Tra le principali questioni sollevate dal rapporto, pubblicato a settembre 2024, figuravano: colmare il divario di innovazione con Stati Uniti e Cina, un piano comune per la decarbonizzazione e la competitività e il rafforzamento della sicurezza riducendo le dipendenze.
In linea con questi obiettivi, il pacchetto Omnibus VI mira a snellire, semplificare e chiarire la legislazione dell’UE. Tra i testi interessati c’è il regolamento (CE) n. 1223/2009, noto anche come regolamento sui prodotti cosmetici.
Questo sviluppo è stato accolto con favore dagli operatori del settore cosmetico. John Chave, direttore generale dell’associazione di categoria Cosmetics Europe, ha commentato che l’accordo «dimostra che l’Europa può snellire il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi mantenendo i più elevati standard di sicurezza per i consumatori».
Ma su cosa si sono accordati esattamente i decisori dell’UE? In che cosa differiscono queste misure dalle raccomandazioni iniziali della Commissione? E quali vantaggi porteranno alle aziende cosmetiche rispetto alla situazione attuale?
Gli accordi che incidono sulla normativa cosmetica
Aspetto significativo: con l’accordo di giugno i colegislatori hanno deciso di eliminare dal mercato i cosmetici contenenti sostanze CMR vietate molto più rapidamente di quanto proposto dalla Commissione. Se una sostanza non viene difesa per un uso continuato, le aziende avranno, una volta entrato in vigore il divieto, sei mesi per cessare l’immissione sul mercato dei prodotti interessati. Trascorsi 12 mesi, tali prodotti non potranno più essere messi a disposizione. La Commissione aveva invece proposto periodi di transizione di 12 e 24 mesi. Entrambe le tempistiche sono più favorevoli delle norme attuali, che non prevedono alcuna transizione graduale.
Le aziende che desiderano continuare a utilizzare una sostanza avranno fino a 12 mesi dalla sua nuova classificazione per chiedere una deroga. Il termine per l’eliminazione decorrerà solo dopo la decisione su tale richiesta. Se la deroga viene negata per motivi di sicurezza, l’azienda avrà tre mesi per cessare l’immissione sul mercato dei prodotti e nove mesi prima che non possano più essere messi a disposizione. Se invece il rifiuto è dovuto alla disponibilità di una sostanza alternativa adeguata, i termini saranno di 24 e 36 mesi.
Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre respinto la proposta della Commissione di esentare le sostanze CMR in base all’esposizione per via orale o inalatoria. I colegislatori hanno poi reintrodotto l’obbligo di notificare alla Commissione i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali prima della loro immissione sul mercato. Tuttavia non sarà più necessario farlo sei mesi prima, come previsto attualmente.
Un anno dopo l’entrata in vigore della normativa, la Commissione elaborerà anche linee guida che specifichino l’analisi delle alternative. L’obiettivo è accelerare la sostituzione delle sostanze pericolose nei prodotti cosmetici.
Le modifiche alle norme di etichettatura e imballaggio
Altre modifiche concordate alla proposta della Commissione riguardano il regolamento CLP, recentemente modificato, che consente norme più flessibili per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche. Tra queste figurano etichette di facile lettura, un uso più ampio dell’etichettatura digitale e un alleggerimento delle regole sulla pubblicità. Lo scopo è ridurre costi e complessità, garantendo al contempo la tutela dei consumatori.
Come è comprensibile, si è stabilito che gli elementi dell’etichetta debbano essere leggibili per i consumatori. Di conseguenza, quando una sostanza è immessa sul mercato per il pubblico, il testo dell’etichetta deve utilizzare un carattere con un’altezza x pari o superiore a 1,2 mm. Se il contenuto dell’imballaggio non supera i 125 ml, l’altezza x deve essere pari o superiore a 0,9 mm. Per i prodotti chimici in contenitori da 10 ml o meno, alcuni elementi dell’etichetta possono essere forniti tramite un’etichetta digitale, ad eccezione dei pittogrammi di pericolo. In questo modo tutte le informazioni sui pericoli restano disponibili sull’imballaggio esterno, risolvendo al tempo stesso le difficoltà pratiche di etichettatura.
Inoltre, per garantire chiarezza normativa e rispondere a possibili preoccupazioni di salute pubblica, i colegislatori hanno introdotto un termine di 15 mesi entro cui i fornitori devono aggiornare le etichette quando una nuova valutazione porta a una classificazione più severa. Tale termine sostituisce la formula «senza indebito ritardo» proposta dalla Commissione.
Per evitare calendari di attuazione frammentati, lo scorso anno il Parlamento ha rinviato al 1° gennaio 2028 l’applicazione della maggior parte delle disposizioni del regolamento rivisto sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche.
Oltre al regolamento (CE) n. 1223/2009 e al CLP, il pacchetto Omnibus VI comprende anche misure di semplificazione per l’industria europea dei fertilizzanti, che non riguardano direttamente le aziende cosmetiche.
Cosa devono aspettarsi, quindi, i produttori di cosmetici? Secondo il Parlamento, la prossima tappa del processo di semplificazione Omnibus VI sarà l’approvazione di questo accordo informale da parte del Parlamento e del Consiglio. Il testo entrerà poi in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
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